Condizioni generali di fornitura di Schmid AG, energy solutions, e delle società del suo gruppo (valide dal 1° novembre 2025)
1. Campo d’applicazione
1.1 Le presenti Condizioni generali di fornitura (di seguito per brevità le “Condizioni di fornitura”) della Schmid AG, energy solutions, con sede a CH-8360 Eschlikon TG (“SCHMID”) si applicano a ogni fornitura di merce e impianti effettuata dalla SCHMID ad un partner contrattuale (di seguito il “COMMITTENTE”). Le presenti condizioni di fornitura divengono pertanto parte integrante di ciascun contratto di compravendita o d’appalto o commessa stipulato dalla SCHMID (in qualità di venditrice / imprenditrice / mandataria). Le presenti condizioni di fornitura sono vincolanti se sono dichiarate applicabili nell’offerta o nella conferma d’ordine.
1.2 Le presenti condizioni di fornitura si applicano anche alla consegna di merci e sistemi da parte di società del gruppo SCHMID (tutte di seguito denominate anche “SCHMID”). Per società del gruppo SCHMID si intende qualsiasi società (comprese le eventuali filiali) controllata da Schmid AG, energy solutions, attraverso la maggioranza dei voti o in qualsiasi altro modo. Le società attualmente appartenenti al Gruppo SCHMID sono elencate sul sito web www.schmid-energy.ch. Le società IS SaveEnergy AG e Schmid North America Inc. energy solutions sono soggette alle proprie condizioni di fornitura.
1.3 Le regolamentazioni contrattuali, che si discostano dalle presenti condizioni di fornitura tra la SCHMID e il COMMITTENTE, devono fare riferimento esplicito alle presenti condizioni di fornitura ed essere legalmente sottoscritte da entrambe le parti.
1.4 Le presenti condizioni di fornitura hanno precedenza su eventuali Condizioni generali di contratto o Condizioni generali di acquisto o di rifornimento ecc. del COMMITTENTE. Le Condizioni generali di contratto o le Condizioni generali di acquisto o di rifornimento ecc. del COMMITTENTE sono vincolanti esclusivamente se sono state approvate espressamente e per iscritto, in quanto contenuto vincolante del contratto, dalla SCHMID (del tutto o in parte).
2. Aspetti generali
2.1 Il contratto tra la SCHMID e il COMMITTENTE si stipula e diventa legalmente vincolante (solo) quando la SCHMID invia la conferma scritta del fatto che accetta l’ordine (conferma della commessa).
2.2 Le offerte della SCHMID, che non contengono un termine di accettazione, non sono vincolanti.
3. Entità della fornitura e delle prestazioni
3.1 L’entità delle forniture e delle prestazioni della SCHMID si orienta esclusivamente alla conferma della commessa della SCHMID. Se entro otto giorni dall’invio della conferma della commessa non viene inviata una controrisposta scritta, tutte le specifiche indicate nella conferma della commessa sono vincolanti e si intendono accettate da parte del COMMITTENTE.
3.2 Le forniture, i materiali e / o le prestazioni non esplicitamente contenuti nella conferma della commessa vengono fatturati separatamente dalla SCHMID; ciò comprende in particolare anche gli eventuali costi di montaggio, trasporto, messa in funzione dell’impianto nonché il collaudo.
4. Immagini, piantine, caratteristiche e condizioni tecniche
4.1 I dati tecnici, le immagini, le misure, gli schemi di norma, i pesi nonché le ulteriori qualità contenuti nella pubblicità o nei documenti della SCHMID sono vincolanti solo se e nella misura in cui sono stati specificamente pattuiti come vincolanti e garantiti. Restano riservate le modifiche tecniche. A scelta della SCHMID, i materiali possono essere sostituiti da altri equivalenti. In casi particolari devono essere pretesi da parte del COMMITTENTE le planimetrie vincolanti.
4.2 Il COMMITTENTE dovrà informare esaustivamente la SCHMID circa le condizioni di funzionamento del sistema d’impianto. Ciò vale in particolar modo, ma non solo, quando tali condizioni differiscono dalle raccomandazioni generali della SCHMID o dalle condizioni usuali o solitamente attendibili.
5. Diritti d’autore nonché proprietà dei disegni tecnici e della documentazione, obbligo di riservatezza
I disegni tecnici e la documentazione, che vengono consegnati al COMMITTENTE, restano di proprietà della SCHMID e ne sono tutelati i diritti d’autore. Il loro utilizzo (con o senza variazioni) e la loro trasmissione sono ammessi solo previo consenso scritto della SCHMID. Il COMMITTENTE è obbligato a mantenere la riservatezza su tutta la documentazione e le informazioni ricevute dalla SCHMID.
6. Prezzi
6.1 Salvo diversamente concordato per iscritto, tutti i prezzi si intendono al netto, franco vettore presso lo stabilimento di consegna indicato da SCHMID (FCA presso lo stabilimento di consegna indicato da SCHMID Incoterms 2020), senza imballaggio, assicurazione ecc. e senza alcuna detrazione.
6.2 Tutti i costi accessori, quali ad esempio per porto, trasporto, assicurazione, permessi di esportazione, transito, importazione e altri permessi nonché per le certificazioni saranno a carico del COMMITTENTE. La SCHMID è autorizzata in qualsiasi momento ad addebitare i successivi costi.
6.3 Allo stesso modo, il COMMITTENTE è obbligato a farsi carico di tutti i tipi di imposte, tasse, competenze, dazi e simili, che siano imposti nell’ambito delle forniture o a rimborsarli alla SCHMID, fornendone debita prova, nel caso in cui quest’ultima sia tenuta al pagamento o abbia anticipato la prestazione. La SCHMID è autorizzata in qualsiasi momento ad addebitare i successivi costi.
6.4 La SCHMID si riserva di adeguare i prezzi nel caso in cui tra il momento dell’offerta e l’adempimento conforme al contratto i livelli salariali, i prezzi dei materiali o i principi di calcolo dovessero subire variazioni.
Viene effettuato un adeguamento dei prezzi altresì quando
– il COMMITTENTE proroga in un secondo tempo il termine di consegna (eventuali spese di deposito andranno, in tal caso, a carico del COMMITTENTE) oppure
– la tipologia o la quantità delle forniture o delle prestazioni pattuite hanno subito variazioni oppure
– il materiale o l’esecuzione hanno subito variazioni, perché i documenti forniti dal COMMITTENTE non corrispondevano alle dimensioni effettive o risultavano incompleti.
6.5 Tutti i prezzi si intendono al netto dell’IVA prevista per legge. In caso di modifica dell’aliquota IVA dal momento dell’offerta, l’IVA dovuta e da pagare dal COMMITTENTE verrà automaticamente adeguata. Lo stesso vale se, dal momento dell’offerta, sono cambiati i dazi doganali, altre imposte, tasse o altri oneri di diritto pubblico. L’adeguamento del prezzo corrisponde all’onere aggiuntivo connesso alla modifica.
7. Condizioni di pagamento
7.1 I pagamenti devono essere effettuati dal COMMITTENTE al domicilio della SCHMID conformemente alle condizioni di pagamento pattuite e senza alcuna deduzione. Il COMMITTENTE sarà autorizzato a dedurre uno sconto solo se la SCHMID glielo avrà concesso esplicitamente e per iscritto. Di sconti non autorizzati verrà successivamente richiesta la restituzione. Nel caso in cui si deduca uno sconto non autorizzato, inoltre, il COMMITTENTE dovrà alla SCHMID un contributo per spese amministrative pari a CHF 70.– per ogni singolo caso. L’obbligo di pagamento si intende adempiuto, se alla data del pagamento presso la sede della SCHMID l’importo dovuto sarà messo a libera disposizione della SCHMID nella valuta pattuita.
7.2 Il prezzo dovrà – purché non pattuito diversamente nelle presenti condizioni di fornitura e / o nel singolo caso – essere corrisposto nelle seguenti rate:
- 40 % al ricevimento dell’ordine, pagabile immediatamente al ricevimento della fattura,
- un ulteriore 40 % alla disponibilità alla spedizione dei componenti principali, pagabile successivamente alla comunicazione da parte della SCHMID e immediatamente al ricevimento della fattura e prima della spedizione,
- un ulteriore 10 % una volta concluso il montaggio di base dei componenti principali, pagabile immediatamente al ricevimento della fattura e prima della messa in funzione dell’impianto da parte della SCHMID,
- il restante 10 % immediatamente alla comunicazione dell’ultimazione dell’impianto da parte della SCHMID, ma entro e non oltre sei settimane dalla conclusione dei lavori di montaggio. Tale importo (residuo) dovrà essere garantito da parte del COMMITTENTE per mezzo di garanzia bancaria o assicurativa a favore della SCHMID, purché da parte della SCHMID non vi si rinunci nel singolo caso.
Nel caso in cui il COMMITTENTE ometta azioni di collaborazione e / o risulti in mora del creditore, a quel punto tutte le rate ancora dovute diverranno immediatamente e automaticamente esigibili per il pagamento.
Qualora un impianto per ragioni non imputabili alla SCHMID non potesse essere consegnabile, la SCHMID sarà autorizzata a fatturare e pretendere la quota di materiale al 90%.
I pezzi di ricambio dovranno – purché non diversamente pattuito nel singolo caso – essere pagati entro 14 giorni dalla fornitura nonché senza alcuna deduzione (al netto).
7.3 I termini di pagamento dovranno sempre essere osservati, ciò anche se la produzione, il trasporto, la spedizione, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni, per ragioni non imputabili alla SCHMID, subiranno ritardi o saranno impediti oppure se mancheranno pezzi non fondamentali o se si renderanno necessari lavori ulteriori, purché non sia impedito l’utilizzo delle forniture. Il COMMITTENTE non è autorizzato a trattenere i pagamenti per difetti presunti; potrà effettuare compensazioni solo con quei crediti che saranno riconosciuti per iscritto dalla SCHMID o che siano stati accertati in una sentenza passata in giudicato.
7.4 Qualora il COMMITTENTE sia in ritardo con un pagamento pattuito o con un’altra qualsivoglia prestazione, la SCHMID potrà
o insistere sull’adempimento del contratto e
- rinviare l’adempimento delle proprie obbligazioni sino al ricevimento dei pagamenti in sospeso o sino all’esecuzione delle altre prestazioni e
- pretendere un congruo rinvio del termine di consegna e / o
- pretendere una garanzia per il complessivo prezzo ancora dovuto
o, ma stabilendo un congruo termine suppletivo, dichiarare la risoluzione del contratto e pretendere il risarcimento dei danni.
7.5 Qualora il COMMITTENTE non osservi uno dei termini di pagamento pattuiti, dovrà versare, senza sollecitazione, dalla data dell’esigibilità pattuita in poi interessi pari al 4% oltre il tasso di sconto della Banca nazionale svizzera, tuttavia almeno del 5% all’anno. È fatta salva la rivendicazione di ulteriori danni.
7.6 Qualora la SCHMID sia costretta, a causa di un ritardo nell’accettazione da parte del COMMITTENTE, a depositare in magazzino l’impianto o parti di esso, il COMMITTENTE sarà tenuto al rimborso dei costi di deposito correntemente utilizzati sul mercato. L’obbligo di pagamento del COMMITTENTE per i costi di deposito vige dall’inizio della seconda settimana, successiva al termine di consegna pattuito, fino alla fine del deposito.
8. Patto di riserva della proprietà
8.1 La SCHMID resta proprietaria del complesso delle forniture sino al ricevimento di tutti i pagamenti dovuti in base al contratto.
8.2 Il COMMITTENTE è tenuto a collaborare per le misure che si rendono necessarie alla tutela della proprietà della SCHMID. In particolare, con la stipula del contratto lo stesso autorizza la SCHMID , a spese del COMMITTENTE, ad effettuare l’iscrizione o l’annotazione della riserva della proprietà nei registri pubblici, libri o simili in conformità alle relative leggi nazionali e a sbrigare tutte le relative formalità. La rivendicazione del patto di riserva della proprietà nonché il pignoramento della fornitura da parte della SCHMID non equivalgono al recesso dal contratto.
8.3 Il COMMITTENTE è tenuto a mantenere in buono stato i beni forniti a sue spese per la durata del patto di riserva della proprietà e ad assicurarli a favore della SCHMID contro furto, rottura, fuoco, acqua e altri rischi. Lo stesso deve altresì prendere tutti i provvedimenti affinché la pretesa di proprietà della SCHMID non sia pregiudicato né invalidato. In caso di inadempienza del COMMITTENTE la SCHMID sarà autorizzata a stipulare tali assicurazioni a spese del COMMITTENTE.
9. Termine di consegna
9.1 Il termine di consegna inizia con l’invio della conferma della commessa, a condizione che siano state assolte tutte le formalità amministrative quali i permessi di importazione, esportazione, transito e pagamento nonché siano stati effettuati tutti i pagamenti dovuti da parte del COMMITTENTE ed eventuali garanzie siano state prestate. Il termine di consegna ha inizio inoltre soltanto quando tutti i dati tecnici e commerciali e i dettagli saranno stati definitivamente sistemati. Il termine di consegna sarà considerato osservato se entro la sua decorrenza il bene fornito avrà lasciato l’azienda della SCHMID o al COMMITTENTE sarà stata comunicata la disponibilità alla spedizione.
9.2 Se si pattuisce un giorno di consegna, questo si intende indicato il più precisamente possibile in base alle migliori previsioni. Tale giorno non è tuttavia garantito. I termini di consegna saranno vincolanti solo se indicati espressamente come termini fissi nella conferma della commessa.
9.3 Condizione necessaria perché siano osservati il termine e la data di consegna è l’adempimento degli obblighi contrattuali da parte del COMMITTENTE.
9.4 Il termine di consegna si proroga proporzionalmente, ossia un’eventuale data di consegna viene rimandata della durata del ritardo:
- se la SCHMID non riceve in modo completo e / o tempestivamente i dati che le sono necessari per l’adempimento del contratto – in particolare le informazioni tecniche – oppure se il COMMITTENTE li varia successivamente, causando così un ritardo delle forniture o delle prestazioni,
- se si verificano impedimenti, che la SCHMID non può evitare nonostante abbia prestato la dovuta diligenza, indipendentemente dal fatto che tali impedimenti si verifichino presso essa medesima, il COMMITTENTE o terzi. Vi rientrano (elenco non esaustivo): gli incidenti, i guasti d’esercizio, i conflitti di lavoro, il ritardo o l’errore nella consegna di materie prime necessarie, di prodotti semilavorati o finiti, la distruzione di importanti parti dell’opera, i provvedimenti o le omissioni dell’autorità, gli eventi naturali ecc.,
- Diversi sviluppi attuali, tra cui le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, la contingente spinta inflazionistica e i loro effetti stanno avendo un grave impatto sul flusso internazionale di merci e sulle catene di approvvigionamento e stanno rendendo impossibile pianificare in modo affidabile le operazioni e garantire le date di consegna. Si tratta di ostacoli inevitabili che sono al di fuori del controllo della nostra azienda (cause di forza maggiore) e, pertanto, non siamo e non possiamo essere ritenuti responsabili dei ritardi dovuti a tali impedimenti. Le date di consegna si adattano automaticamente. Inoltre, e indipendentemente da ciò, SCHMID si riserva il diritto di apportare progressivi adeguamenti dei prezzi nel caso in cui, per qualsiasi motivo, i costi della manodopera, i prezzi dei materiali o le basi di calcolo dovessero cambiare tra il momento dell’offerta e l’esecuzione del contratto.
- se il COMMITTENTE o terzi sono in ritardo con i lavori che dovrebbero eseguire o risultano in mora con l’adempimento dei loro obblighi contrattuali.
9.5 Se il COMMITTENTE a causa di un ritardo, che è sorto in seguito a negligenza grave da parte della stessa SCHMID, potrà dimostrare la sussistenza di un danno, sarà autorizzato, dopo aver precedentemente posto un termine suppletivo per mezzo di lettera raccomandata, a pretendere un indennizzo per il ritardo. Ogni 14 giorni completi di ritardo l’indennizzo sarà dello 0,5%, tuttavia in totale al massimo del 5%, calcolato sul prezzo contrattuale della parte in ritardo della fornitura. Le prime due settimane di ritardo non danno il diritto a un indennizzo per il ritardo.
9.6 Una volta raggiunta la somma massima di indennizzo per il ritardo, il COMMITTENTE dovrà porre per iscritto alla SCHMID un congruo termine suppletivo per l’adempimento contrattuale. Qualora questo non venga osservato per ragioni che siano imputabili solo alla SCHMID, il COMMITTENTE sarà autorizzato a rifiutare l’accettazione della parte in ritardo della fornitura. Se dal punto di vista commerciale non potrà ragionevolmente accettare la fornitura parziale, il COMMITTENTE sarà autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti già effettuati restituendo le forniture eseguite.
9.7 Per il ritardo della SCHMID, il COMMITTENTE non vanta diritti né pretese tranne quelli espressamente nominati nel presente punto 9. Tale esclusione non si applica al dolo e ai casi di colpa grave della SCHMID.
9.8 Qualora la spedizione sia ritardata a causa o su richiesta del COMMITTENTE, successivamente alla comunicazione della disponibilità della spedizione, gli verranno conteggiate le spese per il deposito presso lo stabilimento della SCHMID, e tuttavia almeno lo 0,5% dell’importo della fattura per ogni mese. La SCHMID è autorizzata a disporre diversamente dei beni forniti, decorso infruttuosamente un congruo termine.
10. Imballaggio
L’imballaggio sarà fatturato a parte dalla SCHMID e non ripreso. Se l’imballaggio è stato però definito di proprietà della SCHMID, dovrà essere rispedito dal COMMITTENTE franco luogo di partenza.
11. Passaggio degli utili e dei rischi
Utili e rischi passano al COMMITTENTE al più tardi con la spedizione della consegna franco stabilimento della SCHMID. Se la fornitura subisce un ritardo, per circostanze imputabili al COMMITTENTE, il passaggio del rischio al COMMITTENTE si verifica alla data del momento originariamente previsto per la spedizione franco stabilimento. A partire da tale data le forniture saranno immagazzinate e assicurate per conto e a rischio del COMMITTENTE.
12. Spedizione, trasporto e assicurazione
12.1 Il trasporto si svolge per conto e a rischio del COMMITTENTE. Il COMMITTENTE dovrà rivolgere all’ultimo vetturale (trasportatore) le contestazioni in relazione alla spedizione o al trasporto, immediatamente al ricevimento delle forniture o dei documenti di trasporto.
12.2 L’assicurazione contro i danni di qualsivoglia genere spetta al COMMITTENTE.
13. Ulteriori obblighi del COMMITTENTE
13.1 Il COMMITTENTE dovrà richiamare l’attenzione della SCHMID, al più tardi al momento dell’ordine, su tutte le disposizioni e norme che si riferiscono alla fornitura, all’esecuzione del montaggio e delle altre prestazioni sul luogo di installazione e / o al tragitto per tale luogo.
13.2 Il COMMITTENTE sarà responsabile dell’esecuzione a regola d’arte di tutti i lavori preparatori, necessari sul posto e di qualsiasi altro genere, e li dovrà eseguire a proprie spese (se del caso in conformità ai documenti forniti dalla SCHMID). In particolare, il COMMITTENTE dovrà effettuare tutti i lavori costruttivi necessari negli edifici, e dovrà essere preventivamente verificata da un ingegnere civile specializzato in statica l’idoneità del pavimento del locale caldaia (per quanto riguarda la sua capacità di carico e la resistenza al calore), a spese del COMMITTENTE, per l’installazione dell’impianto della SCHMID. Inoltre, il COMMITTENTE dovrà posare tutti gli ancoraggi cilindrici e gli inserti sui rastrelli nonché installare tutte le barriere frangi fiamma in caso di perforazione dei componenti (quali coclee, tubi, serrande tagliafuoco, cavi, canaline, tubature d’areazione ecc.). Spetta al COMMITTENTE garantire in qualsiasi momento l’alimentazione d’aria nel locale caldaia. Il COMMITTENTE è altresì responsabile dell’installazione del collegamento idraulico della caldaia di riscaldamento all’impianto di riscaldamento (compresi tutti i dispositivi di sicurezza), del collegamento dallo scambiatore di recupero alla caldaia, del sistema di tubazioni e dell’allacciamento del raffreddamento della griglia nonché del raffreddamento del dispositivo a spinta ESC (il tutto comprese pompe e valvole), dell’isolamento dei condotti di scarico dalla caldaia di riscaldamento al camino, del rivestimento antincendio di tutti i componenti dell’impianto, dell’isolamento dei rubinetti, dell’isolamento del ricircolo dei gas esausti (conduttura di ricircolo) del collegamento tra il sistema di protezione antincendio e la rete idrica (da montare prima della valvola per acqua estinguente) e di un’ulteriore valvola acqua per la protezione antincendio.
13.3 Il COMMITTENTE è inoltre responsabile del montaggio e del fissaggio del quadro di comando, dell’alimentazione elettrica d’emergenza, dell’alimentazione del quadro di comando e del collegamento dei cavi, della posa e del collegamento di tutti i sistemi elettrici dal quadro di comando ai diversi motori e apparecchi (inclusi i fissacavi) nonché dell’installazione di un circuito equipotenziale di tutti i componenti dell’impianto. Il COMMITTENTE dovrà assicurarsi che, durante la messa in funzione, sia presente sul posto un montatore elettricista da lui incaricato. Con il termine messa in funzione si intende la verifica da parte della SCHMID della funzionalità di base dell’impianto.
13.4 Durante il montaggio il COMMITTENTE dovrà fornire a proprie spese la corrente (incluso il collegamento elettrico sul luogo di installazione) nonché l’illuminazione.
13.5 Il COMMITTENTE dovrà intraprendere a proprie spese le necessarie misure di prevenzione degli infortuni e di protezione (incluse tutte le misure di protezione del lavoro). La messa in sicurezza del pannello d’alimentazione e la messa a disposizione di tutte le attrezzature per il montaggio, piattaforme e ponteggi ecc. ai sensi delle norme di legge pertinenti e delle norme della SUVA (ovvero di norme analoghe in paesi diversi dalla Svizzera) spettano al COMMITTENTE. Il COMMITTENTE deve predisporre tutte le passerelle/scale necessari e le recinzioni di sicurezza dell’impianto nonché chiudere il cantiere in modo sufficiente e ai sensi delle disposizioni applicabili. In particolare il COMMITTENTE dovrà richiamare espressamente l’attenzione della SCHMID quando deve essere prestato particolare riguardo nei suoi confronti e / o di altri fornitori o imprenditori o quando devono essere osservate norme rilevanti. La SCHMID è autorizzata a rifiutare o interrompere i lavori se a suo giudizio non è garantita la sicurezza del personale.
13.6 Il COMMITTENTE garantisce che l’installazione e la qualità dell’acqua corrispondono alle direttive della SCHMID (ai sensi delle istruzioni d’uso) (anche in caso di nuovo riempimento e successivi riempimenti) nonché che sia sempre garantita la dissipazione del calore in caso di guasto della pompa della caldaia e / o in caso di interruzione della corrente. Il COMMITTENTE è responsabile della preparazione dell’acqua d’alimentazione.
13.7 Per le operazioni di scarico e montaggio il COMMITTENTE è tenuto a mettere a disposizione gru e dispositivi di sollevamento funzionanti e corrispondenti alle norme di sicurezza con operatori, strumenti opportuni nonché mezzi di trasporto.
13.8 Il COMMITTENTE deve fare in modo che le vie di trasporto verso il luogo di installazione siano utilizzabili e che il sito di montaggio sia pronto per l’esecuzione dei lavori, che sia garantito l’accesso al sito di montaggio senza impedimenti nonché che siano sempre sufficientemente garantiti i necessari accessi e uscite carrabili. Ove non diversamente pattuito, deve essere assicurato l’accesso ai camion.
13.9 Il COMMITTENTE provvede affinché alla SCHMID vengano rilasciati tempestivamente i relativi permessi di importazione e d’eventuale esportazione di prodotti, apparecchiature e materiali; a tale proposito sono a suo carico le eventuali imposte, i dazi doganali, gli oneri ecc.
13.10 I maggiori costi sorti alla SCHMID da impedimenti o ritardi sul posto (ore lavorate, spese di viaggio incluso il tempo impiegato, spese ecc.) dovranno essere rimborsati dal COMMITTENTE alle tariffe concordate oppure – se non sussiste alcun accordo – alle tariffe a regia consuete presso la SCHMID.
14. Controllo e collaudo delle forniture e delle prestazioni
14.1 La SCHMID controllerà le forniture e le prestazioni, per quanto consueto, prima della spedizione. Qualora il COMMITTENTE pretenda ulteriori controlli più specifici, questi dovranno essere pattuiti appositamente ed essere indennizzati da parte del COMMITTENTE.
14.2 Il COMMITTENTE dovrà controllare le forniture e le prestazioni entro otto giorni dal ricevimento e comunicare immediatamente per iscritto alla SCHMID eventuali difetti. Qualora tralasci di farlo, le forniture e le prestazioni si intenderanno accettate e i diritti di garanzia si intenderanno estinti.
14.3 La SCHMID dovrà rimuovere i difetti che le saranno stati comunicati ai sensi del precedente punto 14.2, e il COMMITTENTE dovrà dargliene l’opportunità. Una volta rimossi i difetti, su richiesta del COMMITTENTE o della SCHMID avrà luogo un collaudo dei lavori di riparazione.
14.4 Il collaudo verrà avviato dalla comunicazione verbale o scritta dell’ultimazione dell’impianto da parte della SCHMID. L’esecuzione del collaudo nonché la fissazione delle condizioni vigenti allo scopo necessitano di un accordo specifico. Qualora si tratti di collaudi ufficiali, le relative spese saranno a carico del COMMITTENTE. Anche le spese per la misurazione delle emissioni e i collaudi da parte della competente autorità o da parte di un’impresa riconosciuta o prevista dall’autorità o da parte di un istituto riconosciuto o previsto dall’autorità saranno a carico del COMMITTENTE.
14.5 Alla messa in funzione dell’impianto da parte della SCHMID, il COMMITTENTE dovrà mettere a disposizione a proprie spese il combustibile pattuito (il concetto di “legno riciclato” si riferisce in tale caso ai combustibili ammessi per legge nel relativo paese, analogamente all’allegato 5 dell’Ordinanza svizzera del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico ) e la corrente elettrica necessaria.
14.6 Salvo patto contrario, per il resto si applica quanto segue:
– la SCHMID informerà il COMMITTENTE per tempo circa l’esecuzione del collaudo affinché questi possa parteciparvi.
– In merito al collaudo verrà redatto un verbale, che dovrà essere sottoscritto dal COMMITTENTE e dalla SCHMID. In esso si stabilirà che il collaudo è andato a buon fine o che si è svolto con riserva o che il COMMITTENTE ha rifiutato l’accettazione. Negli ultimi due casi i difetti rivendicati dovranno essere registrati a verbale, definiti singolarmente e chiaramente.
Per difetti di minore entità, in particolare per quelli che non pregiudicano seriamente la funzionalità delle forniture o delle prestazioni, il COMMITTENTE non potrà rifiutare l’accettazione e la sottoscrizione del verbale di collaudo. Tali difetti dovranno essere eliminati dalla SCHMID il più rapidamente possibile.
In caso di differenze di notevole entità rispetto al contratto o di difetti gravi il COMMITTENTE dovrà dare alla SCHMID l’opportunità di eliminarli entro un congruo termine suppletivo. Qualora dopo la conclusione dei lavori di riparazione si palesino nuovamente differenze notevoli rispetto al contratto o difetti gravi, il COMMITTENTE potrà pretendere una riduzione del prezzo o altre prestazioni dalla SCHMID solo se ciò sarà stato espressamente pattuito. Se al COMMITTENTE non risulta commercialmente ragionevole un’accettazione parziale, potrà recedere dal contratto. La SCHMID potrà essere obbligata a rimborsare solamente quegli importi che le sono stati corrisposti per le parti coinvolte dal recesso. Le pretese nei confronti della SCHMID saranno, in ogni caso, limitate alla somma netta della commessa (prezzo netto dell’opera).
14.7 Il collaudo si intende per il resto andato a buon fine,
– se il COMMITTENTE rifiuta il collaudo senza esservi autorizzato o ritarda inopportunamente la sua esecuzione,
– se il COMMITTENTE si rifiuta di sottoscrivere un verbale di collaudo redatto ai sensi del presente punto 14,
– non appena il COMMITTENTE utilizza le forniture o le prestazioni della SCHMID.
14.8 Qualora la messa in funzione dell’impianto da parte della SCHMID, per ragioni imputabili al COMMITTENTE (quali ad esempio un mancato consumo di calore) non possa essere eseguita, non per tutti i livelli di carico o non completamente, il COMMITTENTE dovrà rimborsare alla SCHMID i maggiori costi derivanti (ore lavorate, spese di viaggio, inclusi il tempo impiegato, le spese ecc.) alle tariffe pattuite oppure – ove non vi sia alcuna pattuizione – alle tariffe a regia consuete presso la SCHMID.
14.9 Tutte le spese per permessi amministrativi (per esempio collaudi TÜV ecc.) nonché la trasmissione di dati / documentazione presso le autorità saranno a carico del COMMITTENTE e le relative spese sono a carico di quest’ultimo.
15. Garanzia, responsabilità per difetti
15.1 Il termine di garanzia per i corpi caldaia ad accensione automatica e per i corpi caldaia ad accensione manuale è di due anni. Il termine di garanzia decorre dal giorno immediatamente successivo alla comunicazione del completamento dell’impianto da parte della SCHMID, e comunque al più tardi a sei mesi dal giorno della fornitura.
15.2 Per i vari impianti di trasporto, per i componenti elettronici nonché per i sistemi di regolazione, le rubinetterie e gli accessori il termine di garanzia è di 12 mesi dal giorno della fornitura.
15.3 Il termine di garanzia per tutti gli altri componenti forniti e le prestazioni rese è di sei mesi dal giorno immediatamente successivo alla comunicazione del completamento dell’impianto da parte della SCHMID, e comunque al massimo di 12 mesi dal giorno della fornitura.
15.4 Per i ricambi o per i pezzi riparati il termine di garanzia ricomincia a decorrere ex novo ed è di sei mesi dalla sostituzione o dalla riparazione.
15.5 In caso di forniture a rivenditori, l’obbligo di garanzia della SCHMID consiste unicamente ed esclusivamente nel fatto che la stessa, a sua scelta, ripara le merci ovvero i pezzi guasti sugli impianti a titolo gratuito oppure mette a disposizione i pezzi di ricambio franco stabilimento. Sono escluse ulteriori pretese del rivenditore, in particolare quelle di riduzione o risoluzione , per le spese di sostituzione del rivenditore, risarcimento danni, spese per stabilire la causa del danno, perizie e danni conseguenti (interruzione dell’attività aziendale, inquinamento delle acque e danni all’ambiente ecc.).
15.6 La garanzia si estingue anticipatamente se il COMMITTENTE o terzi apportano modifiche o riparazioni o se il COMMITTENTE al verificarsi di un difetto non prende immediatamente tutti i provvedimenti volti alla riduzione del danno e non dà alla SCHMID l’opportunità di rimuovere il danno. Inoltre, la garanzia si estingue se l’impianto fornito dalla SCHMID viene alimentato con combustibile non corrispondente alla definizione contenuta nella conferma della commessa e / o che comporta l’emissione di gas di scarico corrosivi, abrasivi o diversamente aggressivi.
15.7 La SCHMID si impegna, quanto più prontamente possibile e a sua scelta, a riparare o a sostituire, su invito scritto del COMMITTENTE, tutte le parti delle forniture della SCHMID, che in modo documentabile si guastino o diventino inutilizzabili a causa dei materiali scadenti, dell’errata costruzione o dell’esecuzione difettosa entro il termine di scadenza della garanzia. Il COMMITTENTE dovrà svolgere e adempiere, a sue spese, tutte le attività e i compiti precedenti e successivi che sono necessari alla rimozione dei difetti da parte della SCHMID (quali ad esempio: lo svuotamento e il riempimento dei silos e la messa in sicurezza del libero accesso all’impianto ecc.). Eventuali prestazioni proprie rese dal COMMITTENTE in corso di garanzia sono svolte per conto del COMMITTENTE e non giustificano pretese nei confronti della SCHMID.
15.8 Per le forniture verso zone che si trovano al di fuori di Svizzera, Principato del Liechtenstein, Germania, Francia, Austria e / o Italia, il diritto alla garanzia comprende esclusivamente e in via definitiva la fornitura supplementare di materiali. Le spese di trasporto e montaggio sono a carico del COMMITTENTE.
15.9 Le caratteristiche assicurate sono solo quelle espressamente definite come tali nella conferma della commessa. L’assicurazione di tali caratteristiche varrà al più tardi fino alla scadenza del termine di garanzia. Ove sia pattuito un controllo del collaudo, l’assicurazione di cui sopra si intenderà adempiuta se sarà stata fornita dimostrazione delle caratteristiche in oggetto in occasione di tale controllo. Se è nella misura in cui le emissioni (polveri, di NOx, CO, etc.) vengono concordati come vincolanti, può essere verificato il rispetto delle emissioni garantite solo se le misure secondo l’Ufficio federale dell’ambiente BAFU (2013): “Le emissioni di misura a fonti fisse, le raccomandazioni di misura delle emissioni”, Capitolo 13: Focolare di legna vengono eseguite. Queste misure sono decisive per entrambe le parti per valutare le emissioni. Divergenti limiti di emissione o valori limite di emissione esistenti per le diverse esigenze di misura di autorità, come misurazioni in continuo di cui all’articolo 13, comma 4, del contro l’inquinamento atmosferico dell’ordinanza LRV del 16 dicembre 1985 (al 15 luglio 2010) non può essere garantita.
15.10 Schmid AG non si assume alcuna responsabilità per i fermi impianto e i relativi costi causati dall’interruzione delle misurazioni continue delle emissioni o da guasti ai sistemi di trattamento dei gas di scarico.
15.11 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità della SCHMID i danni, che non sono sorti in modo dimostrato a causa di materiali scadenti, dell’errata costruzione o dell’esecuzione difettosa, ma ad esempio per usura naturale (esclusione completa della responsabilità per difetti sulle parti soggette a usura), difettosa manutenzione, inosservanza delle istruzioni d’uso (ad esempio uso di materiali estranei o di pezzi di legno troppo grossi che finiscono nel silo o uso di combustibili contenenti materiali estranei come pezzi d’acciaio, chiodi, alluminio, metalli pesanti, rame o simili), carico eccessivo, mezzi operativi inadeguati, qualità dell’acqua non sufficiente ai requisiti della SCHMID, inosservanza delle direttive tecniche della SCHMID, lavori di costruzione o montaggio non eseguiti dalla SCHMID, area di costruzione inadeguata oppure influssi chimici, elettrochimici o elettrolitici nonché per altri motivi non imputabili alla SCHMID. Ugualmente esclusa è la responsabilità della SCHMID per lacune nella sicurezza delle reti IT interne e / o esterne nonché per i danni da esse derivanti. Sono altresì escluse le pretese di risarcimento danni nei confronti della SCHMID per danni, che sono riconducibili a connessioni dati non affidabili, attacchi di hacker, accessi autorizzati o non autorizzati (ad esempio nell’ambito della manutenzione a distanza o dell’accesso a distanza) o altri problemi ai sistemi IT o alle reti IT del COMMITTENTE o di terzi.
15.12 Per le forniture e le prestazioni di subfornitori imposte dal COMMITTENTE, la SCHMID si assume la garanzia soltanto nell’ambito degli obblighi di garanzia dei subfornitori in oggetto. La SCHMID è autorizzata a liberarsi dei propri obblighi di garanzia cedendo i diritti inerenti ai difetti nei confronti del subfornitore.
15.13 Per i difetti inerenti ai materiali, alla costruzione o all’esecuzione nonché alla mancanza delle caratteristiche assicurate il COMMITTENTE non ha diritti né pretese, eccezion fatta per quelli indicati espressamente nel presente punto 15.
16. Conseguenze del mancato o difettoso adempimento da parte della SCHMID
16.1 In tutti i casi di cattivo adempimento e inadempimento non espressamente disciplinati nelle presenti condizioni – purché la violazione contrattuale sia stata provata e cagionata, in modo provato, per colpa della SCHMID – il COMMITTENTE avrà la facoltà di porre alla SCHMID un congruo termine suppletivo, minacciando di recedere dal contratto in caso di omissione. Decorso infruttuosamente tale termine per colpa della SCHMID, il COMMITTENTE potrà, in relazione alle forniture o alle prestazioni non eseguite conformemente al contratto, recedere dal contratto e pretendere la restituzione della percentuale spettante sui pagamenti già effettuati.
16.2 In tale caso, rispetto a un eventuale pretesa di risarcimento del danno del COMMITTENTE e all’esclusione di ulteriori responsabilità, si applica il punto 17 qui di seguito. Inoltre, il diritto il risarcimento del danno si limita al 3% (tre per cento) del prezzo contrattuale delle forniture e delle prestazioni per le quali il COMMITTENTE recede dal contratto.
17. Esclusione di qualsiasi altra responsabilità della SCHMID
17.1 Le presenti condizioni disciplinano in modo esaustivo tutti i casi di violazione del contratto e le loro conseguenze giuridiche nonché tutte le pretese del COMMITTENTE, indipendentemente dal motivo giuridico per cui esse siano rivendicate. In particolare, sono esplicitamente e completamente esclusi: l’insieme delle pretese di risarcimento , riduzione del prezzo, l’annullamento del o il recesso dal contratto non espressamente indicati.
17.2 In nessun caso sussistono pretese del COMMITTENTE di risarcimento danni non sorti sullo bene fornito stesso, quali segnatamente: la perdita di produzione, le perdite d’usufrutto, le spese per i combustibili sostitutivi e il riscaldamento d’emergenza, la perdita di commesse, il mancato guadagno nonché altri danni diretti e indiretti. La presente esclusione della responsabilità non vale in caso di intenzione dolosa o colpa grave della SCHMID. Per il resto, la presente esclusione di responsabilità non si applica se le si oppone il diritto cogente.
18. Diritto di regresso della SCHMID, obbligo d’assicurazione, responsabilità del produttore e sicurezza del prodotto
18.1 Qualora a causa di azioni od omissioni del COMMITTENTE e dei suoi ausiliari vengano ferite persone o danneggiati beni di terzi e per questa ragione venga chiamata in causa la SCHMID, a quest’ultima spetta un diritto di regresso sul COMMITTENTE.
18.2 Il COMMITTENTE si impegna a stipulare le necessarie assicurazioni per tutti i rischi che possano sorgere in relazione al presente contratto e al funzionamento dell’impianto (ad esempio responsabilità civile aziendale, assicurazioni per pretese derivanti dalla responsabilità del produttore o per la sicurezza del prodotto, assicurazioni di cose ecc.). In particolare il COMMITTENTE si impegna a garantire che tutte le pretese di terzi, che possono sorgere dal funzionamento dell’impianto, siano coperte da assicurazione. Qualora la SCHMID venga chiamata in causa da terzi per un danno cagionato dal funzionamento dell’impianto, il COMMITTENTE esonererà la SCHMID da tale pretesa, si costituirà di persona nel processo – nel caso in cui la SCHMID lo desideri – per difendersi dalla pretesa e sopporterà tutte le spese che sorgeranno.
19. Altre disposizioni
19.1 Qualora una disposizione delle presenti condizioni di fornitura dovesse risultare del tutto o in parte inefficace, tale disposizione verrà sostituita da un nuovo accordo che si avvicini il più possibile al suo obiettivo economico e giuridico.
19.2 Le presenti Condizioni generali di fornitura entreranno in vigore il 1° febbraio 2025 e sostituiranno tutte le condizioni di fornitura precedenti della SCHMID.
20. Foro competente e diritto applicabile
20.1 Il foro competente per il COMMITTENTE e per la SCHMID è la rispettiva sede della SCHMID, attualmente CH-8360 Eschlikon. La SCHMID è tuttavia anche autorizzata a citare in giudizio il COMMITTENTE presso la sede di questi o in altro luogo in cui sono conservate le merci (luogo di installazione dell’impianto).
20.2 Il rapporto contrattuale è sottoposto al diritto materiale svizzero ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci.

